Seconda fase: mediazione e conciliazione
Se il consumatore e il professionista non
trovano un accordo nella prima fase, il consumatore può
richiedere una mediazione-conciliazione tramite il Servizio di
Assistenza Individuale dell’associazione dei consumatori
del proprio paese che prenderà contatto con la segreteria
centrale che ha sede a Bruxelles (OICP, Organizzazione indipendente
per la protezione del consumatore), che organizza e segue la procedura.
Il mediatore, uno specialista neutrale e indipendente, potrà
farsi assistere da due conciliatori, uno che rappresenta i consumatori
e l'altro la società coinvolta. L'accesso alla procedura
di mediazione avverrà mediante uno speciale formulario
di mediazione che sarà firmato dalle parti in causa. L'OTE
si è impegnata affinché, se il consumatore lo desidera,
i propri membri accettino la mediazione. Lo scopo di tale mediazione-conciliazione
è giungere a una soluzione equa stragiudiziale (ad esempio,
in virtù di un accordo firmato dal consumatore e dall’azienda).