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Quando e come avviare la procedura presso la Commissione per le controversie?
  1. Siete membri di una delle 5 associazioni di consumatori interessate e la società o il venditore della multiproprietà è membro dell’OTE.

  2. Si possono distinguere tre categorie di reclami:
    – reclami di natura contrattuale (acquisto, scambio, gestione, rivendita) concernenti il timeshare: la Commissione per le controversie in linea di massima è competente;
    – reclami che riguardano prassi aggressive di vendita, pubblicità ingannevole o che ineriscono altri problemi non contrattuali: la Commissione in linea di massima non è competente, ma può esserne informata al fine di considerare misure adeguate (come la pubblicazione, l'invio di una diffida, la menzione in una "lista nera", l'azione inibitoria, l'azione penale, l'intervento presso le autorità);
    – reclami per infrazioni sul piano penale (truffa, violazione di una legge che prevede sanzioni penali): la Commissione non è competente ma può esserne informata al fine di considerare eventualmente un'azione adeguata, ad esempio una querela presso la Direzione generale mediazione o controllo del SPF Economia (ex Ispezione economica del ministero dell’Economia), presso la procura, menzione in una lista nera, pubblicazione, ecc.).

  3. 3. All'inizio cercate di trovare un accordo amichevole con il venditore e/o le società coinvolte. Per intervenire presso il professionista, potete utilizzare il modello del formulario di reclamo della Commissione europea.

  4. 4. Se non arrivate a un accordo in tempi veloci, benché siate membri di una delle 5 associazioni dei consumatori partecipanti, contattate il Servizio di Assistenza Individuale del vostro paese per avere informazioni giuridiche e pratiche. In questa fase, se il venditore o la società di multiproprietà è membro dell’OTE, il Servizio di Assistenza Individuale potrà contattare l'OTE, in particolare se una delle società coinvolte ha sede all'estero, perché intervenga in vista di una soluzione amichevole. Per velocizzare e facilitare un intervento del genere, è utile aggiungere alla relazione descrittiva della vicenda, completata da copia della documentazione utile a inquadrare il caso (contratto e suoi allegati, corrispondenza scambiata con le aziende coinvolte...) un riassunto in inglese. Per le traduzioni e le domande relative alla legislazione straniera applicabile, potete eventualmente rivolgervi a uno dei Centri europei dei consumatori.

  5. 5. In caso di risultato negativo, potrete domandare al Servizio di Assistenza Individuale di organizzare, in concertazione con la segreteria centrale della commissione per le controversie di Madrid (OCU), una procedura di mediazione-conciliazione.

  6. 6. In caso di risultato ancora negativo, potrete domandare al Servizio di Assistenza Individuale di vedere se, in concertazione con la segreteria centrale, è possibile avviare una procedura d’arbitrato (procedura riservata ai membri).

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