Belgique: français
België: nederlands
La direttiva europea del 1994
Il legislatore europeo desiderava, da un lato, proteggere il consumatore dalle pratiche di vendita aggressive e, dall'altro, stimolare e risanare il mercato interno informando e proteggendo gli acquirenti di multiproprietà dalle pratiche di alcuni venditori. È per questo motivo che la Commissione europea ha emesso una direttiva nel 1994.

I quattro principi della direttiva europea
La direttiva europea 94/47/CE si basa su quattro principi fondamentali:
- gli acquirenti beneficiano di un periodo di riflessione di almeno 10 giorni a partire dalla firma del contratto. Durante tale periodo, è possibile recedere dal contratto;
- è vietato percepire un acconto durante il periodo di riflessione;
- gli acquirenti devono ricevere tutte le informazioni relative al proprio timeshare e ai propri diritti;
- i contratti devono essere redatti nella lingua del paese di residenza dell'acquirente.

Trasposizione nei diritti nazionali
La Direttiva garantisce una tutela minimale del consumatore individuando alcuni diritti cardine, come la possibilità di recedere dal contratto e di essere informato su tutte le condizioni. Tali principi sono stati recepiti e garantiti, più o meno nello stesso modo, in tutti gli altri Stati dell'UE.
Tutti, per esempio, prevedono l'obbligo di tradurre il contratto nella lingua del consumatore o in una a sua scelta, allo stesso modo è sempre vietato richiedere acconti prima che sia trascorso il periodo per il recesso. Anche il periodo di ripensamento e gli elementi minimi che devono essere contenuti nel contratto, si trovano in tutte le trasposizioni nazionali, anche se con delle differenze. Per esempio in Austria e in Belgio il periodo per esercitare il diritto di recesso è rispettivamente di 14 e 15 giorni.
Ogni paese stabilisce, poi, delle tutele particolari. L'Italia, per esempio, prevede per il venditore l'obbligo di prestare fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'ultimazione dei lavori per gli immobili venduti in costruzione. È, inoltre, obbligatoria l'applicazione delle tutele garantite dalla legge Italiana sulla multiproprietà anche se le parti decidono di applicare al contratto una legge straniera (sempre che l'immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione). Infine, la Spagna obbliga il venditore ad assicurare l'immobile dato in multiproprietà contro incendio e responsabilità civile.

Le lacune della legislazione
La direttiva non disciplina la natura giuridica della multiproprietà, che presenta caratteristiche peculiari in ciascun paese. Per questo motivo, il consumatore europeo che acquista la multiproprietà in un altro paese dell'Unione può incontrare delle difficoltà per capire che tipo di diritto acquista (che cosa in realtà si acquista).
Un grande limite della direttiva è anche l'assenza di protezione dell'acquirente in caso di fallimento del costruttore o della società che gestisce il complesso.
Manca, inoltre, una regolamentazione delle tecniche di vendita (concorsi a premi, vendite telefoniche, feste a sorpresa), spesso molto ingannevoli.
Insufficiente anche la previsione di soli 10 giorni per il recesso: nella maggior parte dei casi il consumatore si trova ancora in vacanza, impossibilitato a sbrigare tutte le formalità e senza poter contare sull'aiuto del suo legale di fiducia o di un'organizzazione consumeristica.
Analoghe difficoltà si presentano per l'accesso alla giustizia: considerato che il diritto relativo ai beni immobili è di solito quello del luogo in cui si trovano, i costi per un eventuale processo vanno alle stelle.
La direttiva non tocca per nulla le nuove forme di multiproprietà come la formula per punti, le schede vacanza, i club vacanza o i pacchetti vacanza (ad esempio i contratti di 35 mesi o meno).
D'altro canto, in molti paesi, chiunque può vendere multiproprietà e non esiste quindi un'autorizzazione preliminare né l'accesso alla professione. Allo stesso modo, poche sono le regole relative al controllo e all'evoluzione delle spese e degli oneri (ad esempio se si tratta di grossi interventi di manutenzione o di lavori di ristrutturazione). Inoltre gli alloggi non sono classificati a seconda delle categorie di comfort. Converrebbe introdurre un sistema uniforme di stelle, come per gli hotel. Infine, nel caso di truffe transnazionali, mancano gli strumenti giuridici e giudiziari (ad esempio una procedura collettiva nell’interesse di un gruppo di vittime), la cooperazione e la volontà politica di perseguire e punire i truffatori nel settore della multiproprietà.

Page précédente
Sommaire