La direttiva europea del
1994
Il legislatore europeo desiderava, da un lato, proteggere il consumatore
dalle pratiche di vendita aggressive e, dall'altro, stimolare e
risanare il mercato interno informando e proteggendo gli acquirenti
di multiproprietà dalle pratiche di alcuni venditori. È
per questo motivo che la Commissione europea ha emesso una direttiva
nel 1994.
I quattro principi della direttiva europea
La direttiva
europea 94/47/CE si basa su quattro principi fondamentali:
- gli acquirenti beneficiano di un periodo di riflessione di almeno
10 giorni a partire dalla firma del contratto. Durante tale periodo,
è possibile recedere dal contratto;
- è vietato percepire un acconto durante il periodo di
riflessione;
- gli acquirenti devono ricevere tutte le informazioni relative
al proprio timeshare e ai propri diritti;
- i contratti devono essere redatti nella lingua del paese di
residenza dell'acquirente.
Trasposizione nei diritti nazionali
La Direttiva garantisce una tutela minimale del consumatore individuando
alcuni diritti cardine, come la possibilità di recedere
dal contratto e di essere informato su tutte le condizioni. Tali
principi sono stati recepiti e garantiti, più o meno nello
stesso modo, in tutti gli altri Stati dell'UE.
Tutti, per esempio, prevedono l'obbligo di tradurre il contratto
nella lingua del consumatore o in una a sua scelta, allo stesso
modo è sempre vietato richiedere acconti prima che sia
trascorso il periodo per il recesso. Anche il periodo di ripensamento
e gli elementi minimi che devono essere contenuti nel contratto,
si trovano in tutte le trasposizioni nazionali, anche se con delle
differenze. Per esempio in Austria e in Belgio il periodo per
esercitare il diritto di recesso è rispettivamente di 14
e 15 giorni.
Ogni paese stabilisce, poi, delle tutele particolari. L'Italia,
per esempio, prevede per il venditore l'obbligo di prestare fidejussione
bancaria o assicurativa a garanzia dell'ultimazione dei lavori
per gli immobili venduti in costruzione. È, inoltre, obbligatoria
l'applicazione delle tutele garantite dalla legge Italiana sulla
multiproprietà anche se le parti decidono di applicare
al contratto una legge straniera (sempre che l'immobile oggetto
del contratto sia situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione).
Infine, la Spagna obbliga il venditore ad assicurare l'immobile
dato in multiproprietà contro incendio e responsabilità
civile.
Le lacune della legislazione
La direttiva non disciplina la natura giuridica della multiproprietà,
che presenta caratteristiche peculiari in ciascun paese. Per questo
motivo, il consumatore europeo che acquista la multiproprietà
in un altro paese dell'Unione può incontrare delle difficoltà
per capire che tipo di diritto acquista (che cosa in realtà
si acquista).
Un grande limite della direttiva è anche l'assenza di protezione
dell'acquirente in caso di fallimento del costruttore o della
società che gestisce il complesso.
Manca, inoltre, una regolamentazione delle tecniche di vendita
(concorsi a premi, vendite telefoniche, feste a sorpresa), spesso
molto ingannevoli.
Insufficiente anche la previsione di soli 10 giorni per il recesso:
nella maggior parte dei casi il consumatore si trova ancora in
vacanza, impossibilitato a sbrigare tutte le formalità
e senza poter contare sull'aiuto del suo legale di fiducia o di
un'organizzazione consumeristica.
Analoghe difficoltà si presentano per l'accesso alla giustizia:
considerato che il diritto relativo ai beni immobili è
di solito quello del luogo in cui si trovano, i costi per un eventuale
processo vanno alle stelle.
La direttiva non tocca per nulla le nuove forme di multiproprietà
come la formula per punti, le schede vacanza, i club vacanza o
i pacchetti vacanza (ad esempio i contratti di 35 mesi o meno).
D'altro canto, in molti paesi, chiunque può vendere multiproprietà
e non esiste quindi un'autorizzazione preliminare né l'accesso
alla professione. Allo stesso modo, poche sono le regole relative
al controllo e all'evoluzione delle spese e degli oneri (ad esempio
se si tratta di grossi interventi di manutenzione o di lavori
di ristrutturazione). Inoltre gli alloggi non sono classificati
a seconda delle categorie di comfort. Converrebbe introdurre un
sistema uniforme di stelle, come per gli hotel. Infine, nel caso
di truffe transnazionali, mancano gli strumenti giuridici e giudiziari
(ad esempio una procedura collettiva nell’interesse di un
gruppo di vittime), la cooperazione e la volontà politica
di perseguire e punire i truffatori nel settore della multiproprietà.